Uno pei principali motivi per dare disdetta dell’assicurazione auto, è sicuramente quello di avere un risparmio sul costo della polizza. E’ bene, per risparmiare sulla polizza di assicurazione auto, confrontare diversi preventivi che possono variare tra loro anche di alcune centinaia di euro. Se è vero, infatti, che una determinata compagnia sia la più conveniente per una determinata classe di merito, non neccessariamente lo sarà per un’altra.
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Disdetta nei contratti assicurativi con tacito rinnovo
Se la vostra compagnia stipula contratti mediante una agenzia tradizionale (no Internet e telefono), molto probabilmente siete in possesso di un contratto con la clausola di tacito rinnovo. Per tali contratti occorre dare disdetta alla compagnia di assicurazione, mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di 15 giorni sulla data di scadenza.
Esistono comunque delle eccezioni:
- nel caso la compagnia non abbia provveduto a inviare (o abbia inviato in ritardo) almeno 30 gg prima della scadenza l’attestato di rischio e la prevista comunicazione contenente l’importo del premio di assicurazione.
- nel caso che il nuovo premio di assicurazione abbia subito un aumento superiore al tasso programmato di inflazione (circa il 2%).
- nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano, come modalità di comunicazione dell’adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia.
In questi casi la disdetta può essere data fino al giorno della scadenza.
Disdetta nei contratti assicurativi con scadenza annuale
Nei contratti di assicurazione RC Auto con scadenza annuale (in genere quelli stipulati mediante Internet o Telefono) non occorre dare alcuna disdetta. Il contratto si risolve alla naturale data di scadenza.
Attenzione alla polizza "infortuni del conducente"
Attenzione a quando vi propongono di agganciare alla polizza R.C. Auto anche la polizza "infortuni del conducente". Questa polizza ha un costo di qualche decina di Euro ed è consigliabile che la stipuliate, anche perchè, senza, il conducente del veicolo non viene coperto.
Allora qual’è il pericolo? Questa polizza ha i suoi rischi, spesso infatti viene proposta con validità pluriennale (3 ed anche 5 anni). Per fortuna il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ha stabilito che:
- per i contratti stipulati dopo il 03.04.2007 l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza del premio annuale. La comunicazione deve essere effettuata per lettera raccomandata a.r.
- per le polizze stipulate prima del 03.04.2007 l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto a condizione che la polizza di assicurazione sia stata in vigore per almeno tre anni. Passati questi tre anni, alla prossima scadenza del premio annuale e sempre con un preavviso di 60 giorni, sarà possibile tramite lettera raccomandata a.r. disdire il contratto pluriennale.
Come si evince, la normativa indica scadenze annuali, quindi se vi propongono polizze pluriennali, NON ACCETTATELE, in quanto poi al momento della scadenza, vi ritrovereste impegnati con la polizza annuale, poiché non avete dato la disdetta 60 gg prima.
In conclusione: Polizza infortuni conducente si o no? Si, ma solo con contratti a scadenza annuale
Modulo disdetta assicurazione auto
Scarica il modulo in pdf: Assicurazione disdetta
Riferimenti
Art. 5 Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – Supplemento ordinario n. 91
"In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."
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