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Richiesta cancellazione protesti

Da chi può essere richiesta la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti:

  1. debitore;
  2. ufficiali levatori o gli istituti di credito;
  3. chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);

Quando può essere richiesta la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti:

RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI PER PAGAMENTI ENTRO I DODICI MESI. Nel caso in cui si sia proceduto al pagamento della cambiale (comprensivo di interessi e spese) entro un anno dalla levata del protesto è possibile richiedere la cancellazione dal Registro informatico dei protesti detto anche Elenco Protesti.

RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI PER ILLEGITTIMITA’ O ERRONEITA’. E’ possibile presentare una domanda di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto producendo la documentazione necessaria a dimostrare l’errore.

RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI PER OTTENUTA RIABILITAZIONE. Nel caso in cui il soggetto protestato abbia ottenuto la riabilitazione dal Presidente del Tribunale è possibile chiedere la cancellazione dei dati relativi al protesto.

RICHIESTA DI ANNOTAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO PROTESTI CAMBIARI. Nel caso in cui il debitore abbia provveduto al pagamento oltre l’anno dalla levata del protesto è possibile richiedere l’annotazione dell’avvenuto pagamento.

Assegni: la normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto).

Come richiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti:

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, il Responsabile Dirigente dell’ufficio rigetta l’istanza.

Contro il provvedimento di rigetto l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. In mancanza di tale cancellazione la notizia del protesto è conservata per 5 anni a partire dalla data di registrazione.

I Moduli da presentare per richiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti:

Modulo per la cancellazione protesti per pagamento effettuato entro i 12 mesi.

Modulo per la cancellazione protesti per illegittimità o erroneità.

Modulo per la cancellazione protesto per avvenuta riabilitazione.

Modulo di annotazione per avventuto pagamento del titolo protestato dopo i dodici mesi dalla levata.

 

Nota bene: DOPO LA CANCELLAZIONE, IL PROTESTO E’ CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI COME MAI AVVENUTO.

 




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